Capaccio Paestum. Rimozione dello stabilimento balneare a fine stagione. Questa la richiesta della Soprintendenza e del Comune per il proprietario del lido che si è rivolto al Tar. I giudici hanno accolto il ricorso giudicandolo fondato.
Il Tar ha annullato i provvedimenti della Soprintendenza e del Comune
Il Tar ha, quindi, annullato i due provvedimenti della Soprintendenza, che aveva dato parere favorevole alla realizzazione della struttura a supporto della balneazione ma aveva prescritto la rimozione dello stabilimento al termine della stagione, e del Comune che dopo aver dato l’autorizzazione paesaggistica aveva imposto la stessa prescrizione. La società, che ha una concessione annuale demaniale, ha sostenuto che “il mantenimento dello stabilimento nei mesi invernali possa comportare un pregiudizio per il paesaggio in quanto non è accessibile né visibile da alcuna strada pubblica, essendo completamente schermato dalla vegetazione esistente. Inoltre non esiste a ridosso dell’area alcun lungomare o passeggiata e la struttura non interrompe nemmeno la passeggiata sulla spiaggia”.
In giudizio si è costituita solo la Soprintendenza
Il Comune di Capaccio Paestum, pur regolarmente intimato, non si è costituito in resistenza. Si è costituita invece la Soprintendenza sostenendo che “l’intervento per il quale è stata presentata l’istanza di autorizzazione rappresenta una mera traslazione di un intervento, già precedentemente assentito, per il quale, la Soprintendenza, analogamente, aveva prescritto la rimozione a fine stagione; la prescrizione, al pari di tutte le altre, trova fondamento nell’esigenza di mitigare l’impatto paesaggistico in un contesto per il quale si pone la necessità di una salvaguardia della flora dunale autoctona e dell’andamento naturale del terreno”. I giudici hanno ritenuto il ricorso fondato