Castel San Lorenzo. Entra in vigore da lunedì 8 aprile il cosiddetto “Piano Traffico”, che prevede particolari e nuove disposizioni per la sosta dei veicoli nel centro storico, nonché regolamentazioni di carattere generale sull’intero territorio comunale.
“Il piano – spiega il sindaco Giuseppe Scorza – ha avuto una formazione partecipata, aperta al contributo e alla discussione. La prima applicazione del nuovo strumento di organizzazione della sosta nel nostro comune verificherà eventuali criticità nonché necessità di possibili modifiche, nell’intenzione dichiarata di migliorare la pianificazione approvata. Chiaramente, confidiamo nella dimostrata collaborazione dei cittadini per definire gli opportuni aggiustamenti. In tale ottica, la polizia municipale e tutta la macchina comunale saranno pronti ad ascoltare tutti i suggerimenti che riterrete di formulare. Contiamo sulla loro comprensione anche per le possibili difficoltà che potranno registrarsi nel corso dell’introduzione del piano”.
Nel dettaglio, ecco le principali novità che saranno introdotte a partire da lunedì 8 aprile:
CENTRO STORICO
All’interno del centro storico sono state istituite quattro nuove zone di particolare rilevanza urbanistica: zona 1, comparto Santa Maria; zona 2, comparto Noele; zona 3, comparto Piazza Europa, piazza Umberto I, via Venturiello, via Dragonata, via Pendino (zona alta); zona 4, comparto via Luigi Salerno, via Cavaliere Rizzo, via Piedi La Terra, via Campanile, via Rosario via Santoro, via Croce Gabriele, via Pendino (incrocio Campanile).
In queste aree è istituita la sosta a tempo limitato per massimo un’ora, negli stalli di sosta appositi, dalle 8 alle 19 nei giorni feriali. In deroga al divieto, la sosta è consentita h24 nei giorni feriali, prefestivi e festivi nel comparto di residenza/appartenenza e nelle aree stabilite a: proprietari di autovetture; titolari di contratto di leasing, utilizzatori di auto messa a disposizione del datore di lavoro; titolari di seconde case, non residenti, che rientrano in paese per brevi periodi. Deroghe anche per veicoli delle forze dell’ordine, mezzi di soccorso, veicoli di medici in visita domiciliare, veicoli adibiti al trasporto di beni deperibili e non (limitatamente agli appositi spazi destinati).
REGOLAMENTAZIONE AREE DI SOSTA
La sosta e la fermata, tranne specifiche regolamentazioni, sono ammesse nelle aree di parcheggio e di sosta presenti sul territorio comunale. Negli stalli non potranno permanere veicoli privi di copertura assicurativa per la responsabilità civile da circolazione, né veicoli non in regola con le autorizzazioni necessarie per la circolazione stradale. La sosta dei veicoli non potrà prolungarsi ininterrottamente per oltre 72 ore. In caso di violazioni, è ammessa la rimozione forzata del veicolo, con addebito dei costi al proprietario e al trasgressore, se persone diverse.
PASSI CARRABILI
Il possessore qualificato di un immobile avente accesso da una pubblica via comunale può richiedere il divieto di utilizzazione dell’area su cui si apre l’accesso. Il Comune, tenuto conto delle preminenti ragioni per assicurare la normale viabilità e la migliore circolazione stradale, può vietare la sosta sull’area funzionale all’accesso agli immobili.
L’emissione del passo carrabile è sottoposta al preventivo pagamento del canone unico di occupazione determinato dall’Ente in ragione delle tariffe vigenti al tempo del rilascio. Il canone va corrisposto annualmente entro il 31 gennaio. Il divieto di sosta è espresso in apposito pannello recante le informazioni relative al provvedimento impositivo ovvero di altra segnaletica anche orizzontale, eventualmente ritenuta idonea dall’Ente.
Il passo carrabile decade automaticamente in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione ovvero nell’ipotesi del venir meno delle circostanze abilitanti l’adozione del divieto. L’area di divieto non può essere occupata neanche dal richiedente il passo carrabile, né da suoi conviventi.
Non è ammessa la posa di oggetti e di qualsiasi impedimento che ostacolino ed escludano la possibilità di circolazione e di sosta dei veicoli sulle strade pubbliche, sulle relative pertinenze e banchine. Eventuali oggetti posati su tali luoghi debbono essere immediatamente rimossi e conferiti a rifiuto, in conformità delle vigenti disposizioni.
SANZIONI E CONTESTAZIONI
L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Gli accertamenti sono effettuati dagli agenti di polizia municipale, dagli ausiliari del traffico, dagli ausiliari della sosta in servizio sul territorio e le altre Forze dell’Ordine. Le violazioni delle disposizioni determinano la rimozione forzata del veicolo, qualora non sia rimosso immediatamente e spontaneamente dal trasgressore o del proprietario.